IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554
(disposizioni in materia di pubblico impiego), in base  al  quale  le
amministrazioni  ed  enti  indicati  nel  medesimo  comma  1  possono
procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei
posti   resisi   vacanti   per   cessazioni   dal  servizio  comunque
verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non  coperti  in  ciascun  profilo
professionale,  a  condizione  che  sia  stata  data  attuazione alla
disciplina della mobilita' prevista dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.  325;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1989, n. 191, che modifica il
suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554,  nel  senso
che il limite del 25 per cento e' ridotto al 10 per cento;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in
base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  proprio
decreto,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica e di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per  effettive,
motivate   e   documentate   esigenze,  ulteriori  assunzioni,  anche
ricorrendo agli  idonei  di  graduatorie  approvate  nel  quadriennio
1985-1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre 1988, registrato alla Corte dei  conti  il  1›  dicembre
1988,  registro  n.  12  Presidenza,  foglio  n.  74,  recante delega
all'on.le dott. Paolo Cirino  Pomicino,  Ministro  senza  portafoglio
incaricato  per  la  funzione  pubblica, dell'esercizio, tra l'altro,
delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della  legge
29  marzo  1983,  n.  93  e degli adempimenti concernenti il pubblico
impiego  rimessi  da  disposizioni  legislative  al  Presidente   del
Consiglio dei Ministri;
  Viste  le  note 13 aprile 1989, n. 33984 e 9 giugno 1989, n. 55313,
del comune di Salerno, con le quali si richiede  l'autorizzazione  ad
assumere trentuno vigili urbani idonei di concorso bandito nel 1982 e
conclusosi con graduatoria approvata nel 1988;
  In  considerazione  delle  ineliminabili  ed indifferibili esigenze
connesse  alla  funzionalita'  di   un   settore   importante   della
collettivita'  del  comune di Salerno in particolare per le pressanti
esigenze di ordine pubblico connesse ai compiti istituzionali  propri
del personale di vigilanza urbana;
  Ritenute  sufficientemente  documentate  e  motivate  le  effettive
esigenze che  consentono  l'emanazione  del  richiesto  provvedimento
autorizzativo  tali  da  determinare  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica a proporre di autorizzare il  suddetto  comune  a  procedere
alle assunzioni cosi' come specificato di seguito;
                               Decreta:
  Il  comune  di Salerno e' autorizzato, in applicazione dell'art. 2,
comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso
del 1989, trentuno vigili urbani idonei del concorso bandito nel 1982
con graduatoria approvata nel 1988.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
   Roma, addi' 22 luglio 1989
                  p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                       Il Ministro per la funzione pubblica
                                  CIRINO POMICINO
 
Il Ministro del tesoro
        AMATO
 
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 1› dicembre 1989
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 240